La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di uno studio professionale e dei suoi soci avverso un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie. La Corte ha ribadito il principio secondo cui i movimenti bancari si presumono connessi a reddito imponibile, invertendo l'onere della prova a carico del contribuente. Quest'ultimo deve fornire una prova analitica e specifica per ogni operazione, non essendo sufficienti contestazioni generiche. La sentenza conferma anche la legittimità della motivazione dell'atto "per relationem" al verbale della Guardia di Finanza e la validità della sottoscrizione da parte di un funzionario delegato.
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