Una docente, dopo aver vinto in primo grado contro il Ministero dell'Istruzione per una questione di trasferimento, si vede riformare la sentenza in appello. La Corte di Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso della docente, stabilendo che la notifica PEC pubblica amministrazione della sentenza di primo grado, inviata all'indirizzo email certificato indicato in atti dal funzionario del Ministero, era perfettamente valida. Di conseguenza, l'appello del Ministero era tardivo e doveva essere dichiarato inammissibile. La Suprema Corte cassa senza rinvio la sentenza d'appello, rendendo definitiva la vittoria della docente ottenuta in primo grado.
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