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Art. 416-bis Codice Penale — Sezione Seconda Civile

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Bene in comunione confiscato: la divisione è possibile
La Corte di Cassazione ha stabilito che il comproprietario di un bene, la cui altra quota è stata oggetto di confisca statale, ha il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione. La confisca di una sola quota non estingue i diritti del terzo proprietario. Se il bene è divisibile in natura, si procede alla divisione. Se indivisibile, può essere interamente assegnato al comproprietario privato, previo accertamento della sua buona fede e pagamento di un conguaglio allo Stato per il valore della quota confiscata. La sentenza annulla la decisione della Corte d'Appello, che aveva erroneamente negato la divisione basandosi su un presunto vincolo di destinazione pubblica del bene.
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