Un condannato per associazione mafiosa ha richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione per unificare tre condanne definitive: partecipazione a un clan mafioso e traffico di droga, importazione di stupefacenti dall'estero e concorso esterno per avere mediato un conflitto tra fazioni rivali a distanza di quasi venti anni dall'affiliazione. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda, escludendo l'unicità del disegno delittuoso a causa della distanza temporale, dei diversi complici e dell'occasionalità dell'intervento pacificatore. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, chiarendo che una condotta di vita dedita al crimine rappresenta una scelta esistenziale penalizzata dalla recidiva e non giustifica l'applicazione del trattamento di favore previsto per la continuazione dei reati.
Continua »