Un cittadino ottiene il beneficio della sospensione condizionale della pena con sentenza definitiva nel maggio 2007. Durante i cinque anni successivi al passaggio in giudicato della decisione, il condannato compie ulteriori delitti, tra cui estorsione, usura e reati associativi, per i quali subisce una successiva condanna irrevocabile nel 2018. Il Procuratore Generale richiede quindi la revoca del beneficio. L'interessato contesta il provvedimento sostenendo un difetto temporale sui fatti commessi. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e conferma la revoca della sospensione condizionale. I giudici ribadiscono che conta la data esatta di commissione del nuovo reato entro il quinquennio di prova, a prescindere dal momento in cui interviene la sentenza definitiva successiva. Il ricorrente deve inoltre versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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