La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Pubblico Ministero contro un decreto del GIP che aveva restituito una richiesta di archiviazione. La Corte ha chiarito che il provvedimento non costituisce un atto abnorme, in quanto non provoca una stasi insuperabile del procedimento, potendo il PM ripresentare la richiesta. Viene così riaffermato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, secondo cui un atto è appellabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, salvo, appunto, l'ipotesi dell'abnormità.
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