La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso nei confronti del legale rappresentante di un'associazione sportiva cessata. L'atto impositivo traeva origine da fatture emesse e non contabilizzate, scoperte tramite indagini finanziarie. La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di una dichiarazione dei redditi omessa, l'Amministrazione Finanziaria può fondare la propria pretesa su presunzioni semplici e su copie di documenti, anche se contestate, qualora il contribuente non fornisca prova contraria specifica sulla non riferibilità delle operazioni. Il ricorso è stato rigettato poiché i motivi presentati non hanno scalfito la solidità del ragionamento logico-giuridico espresso nei gradi di merito.
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