L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES tramite accertamento induttivo nei confronti di una società, successivamente dichiarata fallita, a causa dell'omessa dichiarazione dei redditi. La Società Contribuente ha impugnato l'atto, depositando tardivamente il bilancio del 2006. I giudici di merito hanno ritenuto l'accertamento legittimo e il bilancio inutilizzabile. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, in caso di inerzia del curatore fallimentare, il fallito conserva la legittimazione processuale straordinaria per impugnare gli atti impositivi anteriori al fallimento. Inoltre, la Corte ha chiarito che nel processo tributario i documenti prodotti tardivamente in primo grado sono comunque acquisiti e valutabili in appello. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del bilancio societario.
Continua »