Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta de Il Proprietario di revocare l'ordine di demolizione di un immobile abusivo. Secondo i giudici di merito, la competenza a valutare i rischi tecnici della demolizione spettava al Prefetto e non al giudice dell'esecuzione, in base alle recenti riforme legislative. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del cittadino. I giudici di legittimità hanno chiarito che le nuove norme semplificano solo l'attività materiale di abbattimento affidata alla Pubblica Amministrazione. Esse non eliminano il potere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità e la fattibilità dell'ordine di demolizione, inclusi i potenziali danni strutturali ad altri edifici. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione precedente, ordinando al Tribunale di esaminare nel merito l'istanza.
Continua »