Una società di gestione di una casa da gioco e un suo esponente, sanzionati per omessa segnalazione operazioni sospette, hanno presentato ricorso per revocazione contro una decisione della Cassazione, lamentando un errore percettivo. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che la sua precedente valutazione era un giudizio di diritto e non una svista sui fatti. La decisione sottolinea che gli indici di anomalia sono strumenti guida non tassativi, e la valutazione del giudice di merito, se ben motivata, non è sindacabile per un presunto errore di percezione dei motivi di ricorso.
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