La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società in merito a un avviso di accertamento per IVA e IRAP, focalizzandosi sulla disciplina del contraddittorio endoprocedimentale. I giudici hanno chiarito che per i tributi non armonizzati, come l'IRAP, non esiste un obbligo generale di confronto preventivo nelle verifiche a tavolino. Per quanto riguarda l'IVA, pur essendo previsto il diritto al confronto, il contribuente deve fornire la prova di resistenza, dimostrando quali ragioni concrete avrebbe potuto addurre per influenzare l'esito del controllo. La sentenza conferma inoltre la validità della sottoscrizione dell'atto tramite delega e l'insussistenza dell'obbligo di redazione del processo verbale di constatazione per i controlli documentali.
Continua »