Un comune ha impugnato una sentenza che annullava una multa per passaggio con il semaforo rosso. Il Tribunale d'appello ha respinto il gravame basandosi su motivi (la durata della luce gialla) che l'automobilista, pur vittorioso in primo grado, non aveva specificamente riproposto in appello. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, ribadendo la necessità procedurale di ripresentare tutte le eccezioni, anche quelle assorbite, in base all'art. 346 c.p.c., evidenziando come le eccezioni non riproposte si considerino rinunciate.
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