Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento basato su un accertamento analitico-induttivo relativo a presunte vendite non dichiarate nel 2005. L'ufficio fiscale aveva rilevato che le rimanenze di magazzino, dichiarate per oltre 130.000 euro nel 2004, risultavano azzerate nel 2006, presumendone la vendita. Dopo l'annullamento dell'atto in primo grado e la successiva riforma in appello a favore dell'Agenzia, la contribuente ha fatto ricorso in Cassazione. In pendenza di giudizio, la parte ha richiesto la sospensione del processo avvalendosi della riforma introdotta dalla Legge 130/2022. La Suprema Corte ha accolto l'istanza, verificando la regolarità formale della domanda e disponendo il rinvio della causa alla sezione tributaria, sospendendo ogni decisione sul merito dei motivi di ricorso.
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