L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che annullava un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP emesso senza attivare il contraddittorio endoprocedimentale. La Cassazione ha chiarito che per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'amministrazione deve garantire il contraddittorio preventivo, a patto che il contribuente superi la prova di resistenza dimostrando di avere ragioni concrete da far valere. Al contrario, per i tributi non armonizzati, come IRPEF e IRAP, accertati a tavolino senza accesso nei locali, non sussiste un obbligo generale di audizione preventiva. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'ufficio, confermando l'invalidità dell'atto solo per l'IVA e rinviando alla Commissione Tributaria per il riesame delle imposte nazionali.
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