La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12128/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto, considerato capo reggente di un'organizzazione criminale, contro la proroga del regime 41-bis. Il ricorso è stato respinto perché si limitava a contestare la valutazione dei fatti, compito del Tribunale di Sorveglianza, senza sollevare questioni di legittimità. La Corte ha confermato che la valutazione sulla pericolosità sociale e sulla capacità di mantenere contatti con l'esterno è un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Continua »