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Art. 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen.

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Regime 41-bis: flessibilità nei colloqui mensili
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero della Giustizia riguardante la frequenza dei colloqui per un detenuto in Regime 41-bis. Il Ministero contestava la decisione del Tribunale di Sorveglianza che permetteva una certa elasticità nella cadenza dei colloqui, temendo un accorpamento abusivo. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene l'accorpamento dei colloqui (svolti in sequenza tra fine e inizio mese) resti vietato, è legittimo concedere flessibilità per esigenze logistiche dei familiari, purché venga mantenuta la regolarità temporale complessiva prevista dalla legge.
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Detenuti 41-bis: Orari Cottura Cibi, la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un carcerato che contestava le restrizioni orarie per l'uso di fornelli in cella. La sentenza stabilisce che la differenziazione di trattamento per i detenuti 41-bis è legittima se basata su concrete esigenze di sicurezza e organizzazione interna, come in questo caso, non ledendo il diritto all'alimentazione ma solo le sue modalità di esercizio.
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Colloqui 41-bis: videochiamate solo in casi eccezionali
Un detenuto in regime speciale 41-bis ha richiesto di effettuare i colloqui familiari tramite videochiamata, adducendo difficoltà economiche e la notevole distanza della famiglia. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che i colloqui 41-bis a distanza sono una misura eccezionale, ammissibile solo in caso di comprovata impossibilità o estrema difficoltà dei familiari a recarsi in istituto, e non per mere ragioni di convenienza o disagio.
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Detenuti 41-bis: acquisto riviste e sicurezza
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime speciale di acquistare qualsiasi rivista. La Corte ha stabilito che le restrizioni, che impongono l'acquisto tramite canali interni al carcere, sono legittime e necessarie per i detenuti 41-bis. Tali misure non violano il diritto all'informazione, ma servono a prevenire comunicazioni illecite con l'esterno e a garantire la sicurezza, impedendo che la stampa diventi un veicolo per messaggi criptici.
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Detenzione lettore CD in carcere: i limiti del giudice
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Tribunale di Sorveglianza che consentiva a un detenuto in regime 41-bis la detenzione di un lettore CD in cella per 24 ore. La Corte ha stabilito che le modalità di esercizio di un diritto, come gli orari di utilizzo di un dispositivo, rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria per motivi di sicurezza e organizzazione. Il giudice può intervenire solo se tale discrezionalità è esercitata in modo manifestamente irragionevole, cosa non avvenuta in questo caso, in cui il ritiro notturno del dispositivo era giustificato da esigenze di sicurezza.
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Colloqui detenuti 41-bis: sì al figlio senza vetro?
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un detenuto in regime speciale che chiedeva di incontrare il figlio quindicenne senza il vetro divisorio. Inizialmente, il Tribunale di sorveglianza aveva concesso l'autorizzazione, ma il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso. La Suprema Corte ha annullato la decisione, stabilendo che, per i colloqui detenuti 41-bis, la rimozione del vetro richiede una valutazione molto più approfondita e motivata sui rischi di sicurezza, non potendo basarsi solo sull'assenza di problemi passati, verificatisi proprio grazie alla presenza del vetro.
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