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Art. 41-bis comma 2-quater lett. b) Ord. pen.

11 provvedimenti

Videochiamata detenuto 41 bis: Diritto al colloquio vs Sicurezza
Un detenuto sottoposto al regime del 41 bis ha chiesto di poter effettuare una videochiamata con il figlio, anch'esso detenuto in un'altra struttura. Il Magistrato di Sorveglianza aveva autorizzato la videochiamata detenuto 41 bis, considerandola sostitutiva del colloquio telefonico. L'Amministrazione Penitenziaria ha presentato ricorso, sostenendo che le videochiamate non fossero previste per questo regime e che i sistemi non fossero idonei per motivi di sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la videochiamata è consentita in situazioni di comprovata impossibilità di colloquio in presenza, come nel caso di entrambi i familiari detenuti.
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Colloqui detenuti 41-bis: Sicurezza batte Diritto di Famiglia
La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di un Tribunale che autorizzava in via generale i colloqui in videochiamata tra un detenuto e un suo familiare, entrambi sottoposti al regime speciale. La Corte ha stabilito un principio fondamentale per i colloqui detenuti 41-bis: il giudice non può autorizzarli senza prima aver valutato attentamente il parere della Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.). Anche se non vincolante, questo parere è essenziale per bilanciare il diritto ai rapporti familiari con le inderogabili esigenze di sicurezza pubblica. Ignorare tale valutazione costituisce un errore che rende illegittima la decisione.
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Colloqui detenuti 41-bis: Diritto di famiglia contro sicurezza
Un detenuto in regime speciale chiede di telefonare alla sorella, anche lei detenuta al 41-bis. L'Amministrazione Penitenziaria nega il permesso, ma il Tribunale di Sorveglianza lo concede. La Corte di Cassazione interviene e ribalta la decisione. La Corte stabilisce un principio fondamentale sui colloqui detenuti 41-bis: il diritto ai contatti familiari non è assoluto e deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza. Il giudice non può ignorare il parere, seppur non vincolante, della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) nel valutare i rischi. La Cassazione ha quindi annullato la decisione e rinviato il caso al Tribunale per una nuova valutazione che tenga conto di tutti gli elementi.
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Colloqui detenuti 41-bis: Diritto e Sicurezza
La Cassazione conferma l'autorizzazione a un colloquio tra due fratelli detenuti, uno dei quali in regime speciale. La Corte ha stabilito che i colloqui detenuti 41-bis sono possibili se il rischio per la sicurezza, evidenziato dalla D.D.A., è vago e non supportato da elementi concreti, prevalendo il diritto ai rapporti affettivi.
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Colloqui detenuti 41-bis: stop a video tra familiari
Un detenuto in regime speciale ha richiesto di effettuare colloqui video con lo zio, anch'egli soggetto al medesimo regime detentivo e affiliato allo stesso clan. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza che autorizzava tali incontri, stabilendo che la finalità del 41-bis, ovvero recidere ogni legame con l'organizzazione criminale, è prioritaria. La sentenza evidenzia come i **colloqui detenuti 41-bis** tra familiari appartenenti allo stesso sodalizio criminale comprometterebbero le esigenze di sicurezza, anche se svolti a distanza. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame che tenga conto di questi principi.
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Colloqui 41-bis: la Cassazione sui limiti alle visite
Un detenuto in regime di 41-bis ha contestato le restrizioni sui contatti familiari, chiedendo colloqui visivi più lunghi e telefonate mensili garantite. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che le limitazioni sui colloqui 41-bis non sono misure puramente punitive, ma strumenti necessari per recidere i legami con le organizzazioni criminali e tutelare la sicurezza pubblica, in linea con le finalità del regime speciale.
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Colloqui telefonici 41-bis: limiti e modalità
Un detenuto in regime speciale ha richiesto di poter effettuare le telefonate ai familiari da una caserma e di estenderne la durata. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che i colloqui telefonici 41-bis devono avvenire presso istituti penitenziari per garantire la sicurezza e l'identificazione. La durata resta fissata in dieci minuti, come da normativa, e non può essere equiparata a quella delle visite di persona, sottolineando la priorità delle esigenze di sicurezza associate a tale regime detentivo.
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Colloqui difensori in 41-bis: limiti e diritti
Un detenuto in regime speciale 41-bis ha richiesto di poter effettuare i colloqui con i difensori anche in orario serale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. Secondo la Corte, le modalità e la durata dei colloqui già previste dall'istituto penitenziario erano ampie e sufficienti a garantire il diritto di difesa, e il ricorso rappresentava un mero tentativo di riesaminare nel merito questioni già decise.
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Colloqui 41-bis: No a visite ravvicinate, dice la Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità della circolare che impone un intervallo di circa 30 giorni tra i colloqui per i detenuti in regime speciale. La richiesta di un detenuto di raggruppare le visite per comodità dei familiari è stata respinta, poiché la regola degli 'intervalli regolari' per i colloqui 41-bis è essenziale per prevenire comunicazioni con le organizzazioni criminali e garantire la sicurezza pubblica, che prevale sull'interesse privato.
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Colloquio senza vetro divisorio: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un detenuto in regime 41-bis a cui era stato negato un colloquio senza vetro divisorio con la madre anziana, non vista da diciassette anni. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la concessione di tale modalità di incontro, al di fuori dei casi previsti per i minori, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione Penitenziaria. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva negato l'autorizzazione, è stata ritenuta ragionevole e adeguatamente motivata, poiché le esigenze di sicurezza del regime speciale prevalgono, salvo casi eccezionali la cui valutazione spetta all'amministrazione.
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Ottemperanza provvedimento: quando decade il diritto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che chiedeva l'ottemperanza di un provvedimento del 2021 per effettuare video-colloqui con il figlio, anch'egli detenuto. La decisione si basa sul fatto che il ricorrente aveva nel frattempo ottenuto una nuova ordinanza nel 2024 sullo stesso identico oggetto. Secondo la Corte, la richiesta e l'ottenimento di un nuovo provvedimento superano e sostituiscono quello precedente, rendendo impossibile richiederne l'esecuzione forzata. La scelta di percorrere una nuova via giudiziaria preclude la possibilità di insistere sull'ottemperanza del provvedimento più datato.
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