La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25957/2024, ha stabilito che il divieto imposto a un detenuto di acquistare farina e lievito non lede i suoi diritti fondamentali, qualora l'amministrazione penitenziaria garantisca già un'alimentazione sana ed equilibrata. La Corte ha chiarito la distinzione tra un diritto soggettivo (come quello alla salute) e le mere modalità del suo esercizio, che rientrano nella discrezionalità organizzativa dell'istituto per ragioni di ordine e sicurezza. Di conseguenza, la scelta di specifici ingredienti per cucinare in proprio non rientra tra i diritti del detenuto tutelabili con reclamo giurisdizionale.
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