La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6933/2024, ha stabilito che il percettore di NASpI che ricopre una carica sociale (es. amministratore) non è tenuto a comunicarlo all'INPS, pena la decadenza dal beneficio. Tale obbligo, infatti, sussiste solo in caso di svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La Corte chiarisce che il rapporto societario non rientra in queste categorie, e l'assimilazione fiscale del reddito è irrilevante per la decadenza dalla prestazione legata a NASpI e carica sociale.
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