Una società di costruzioni in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio un ente ferroviario per il pagamento di riserve d'appalto. Durante il processo, due istituti bancari sono intervenuti sostenendo di essere i titolari dei crediti in virtù di una precedente cessione del credito e intervento tardivo. Mentre il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle banche per mancanza di prova tempestiva, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo provata la titolarità dei crediti tramite documenti depositati tardivamente, applicando il principio di non contestazione. La Corte di Cassazione, rilevando un contrasto interpretativo sulla possibilità per l'interventore di provare la propria legittimazione dopo la scadenza dei termini istruttori, ha rinviato la causa alla pubblica udienza per una decisione di rilievo nomofilattico.
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