Un centro di trasmissione dati, agendo per conto di un bookmaker estero, ha contestato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica scommesse. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che anche gli intermediari privi di concessione sono soggetti passivi del tributo. La pronuncia stabilisce la piena compatibilità della normativa con il diritto nazionale ed europeo, in particolare per i periodi d'imposta successivi al 2010, escludendo che si tratti di un'imposta sul volume d'affari vietata.
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