I debitori si opponevano al precetto notificato dalla Cessionaria del Credito per il mancato pagamento di due mutui. Tra i vari motivi, i debitori contestavano la legittimità del piano di ammortamento alla francese, ritenendo che producesse anatocismo e interessi usurari, e la prova della titolarità del credito ceduto in blocco. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei debitori. I giudici hanno chiarito che l'ammortamento alla francese a tasso variabile non comporta alcuna capitalizzazione composta degli interessi, poiché la quota interessi di ogni rata si calcola sul solo capitale residuo. Inoltre, la Cassazione ha accolto il ricorso incidentale della Cessionaria: la contestazione sulla titolarità del credito era preclusa dal giudicato interno, non essendo stata impugnata in appello. I debitori perdono la causa e devono pagare il debito e le spese legali.
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