Un lavoratore autonomo, istruttore di volo, ha subito un avviso di accertamento per IRPEF e IVA basato su versamenti bancari non dichiarati. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12538/2025, ha confermato che la sua attività rientra nel lavoro autonomo. Tuttavia, ha stabilito un principio fondamentale sugli accertamenti bancari: anche in assenza di prove documentali specifiche, al contribuente deve essere riconosciuta una deduzione forfettaria per i costi sostenuti per produrre i ricavi presunti. La sentenza precedente è stata cassata con rinvio per la quantificazione di tali costi.
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