La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6094/2024, ha stabilito un importante principio in materia di imposta di registro. Accogliendo il ricorso di una società, la Corte ha chiarito che l'amministrazione finanziaria non può riqualificare una serie di operazioni complesse, come una cessione di quote totalitarie, in una cessione di ramo d'azienda basandosi su atti collegati o elementi esterni. In applicazione della nuova formulazione dell'art. 20 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, che ha efficacia retroattiva, la tassazione deve basarsi esclusivamente sulla natura e sugli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione.
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