La Corte di Cassazione ha stabilito che la definizione agevolata delle liti tributarie è applicabile anche agli avvisi di liquidazione, a condizione che essi abbiano una natura sostanzialmente impositiva. Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva negato il condono a una società in fallimento, sostenendo che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro su un decreto ingiuntivo fosse un atto meramente liquidatorio. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso del contribuente, rilevando che l'atto conteneva una riqualificazione giuridica del contratto di finanziamento come infruttifero, portando a conoscenza del contribuente una pretesa fiscale nuova e maggiore rispetto a quella ordinaria. Tale valutazione trasforma l'atto in un provvedimento impositivo, rendendo la lite suscettibile di chiusura agevolata.
Continua »