Un contribuente, dopo aver impugnato un avviso di accertamento per redditi da partecipazione derivanti da presunte operazioni inesistenti e aver perso nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio, ha aderito alla definizione agevolata delle controversie (condono fiscale). La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia al ricorso e dell'accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio tributario, con compensazione delle spese legali tra le parti.
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