L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il classamento di un'area adibita a cava estrattiva di proprietà di una società, inserendola nel catasto urbano in categoria D/1 (opifici industriali) con attribuzione di rendita. La società ha contestato l'atto, sostenendo che le cave debbano essere iscritte nel catasto terreni senza rendita fondiaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che l'accatastamento delle cave nel catasto urbano è legittimo. Sebbene le cave siano escluse dalla stima fondiaria agricola, esse costituiscono unità immobiliari urbane dotate di autonomia funzionale e reddituale, destinate ad attività industriale. Di conseguenza, l'originario ricorso della società è stato definitivamente respinto, confermando la correttezza della classificazione industriale operata dall'amministrazione finanziaria.
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