Una società di carburanti ha richiesto alla Regione il Rimborso IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione) versata negli anni precedenti. Di fronte al diniego dell'ente, la società ha avviato un contenzioso. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Regione, ha stabilito che la legittimazione passiva esclusiva per la restituzione di tale tributo spetta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e non alle singole amministrazioni regionali, data la natura erariale del prelievo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione precedente e ha rigettato nel merito la richiesta di rimborso originaria della società, in quanto presentata contro il soggetto sbagliato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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