Una società petrolifera ha impugnato un avviso di pagamento per l'Imposta Regionale Benzina (IRBA) non versata, nonostante avesse delegato il pagamento al proprio fornitore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando l'IRBA incompatibile con la normativa dell'Unione Europea. La Corte ha stabilito che, in assenza di una 'finalità specifica' (come quella ambientale), un'imposta di questo tipo non può essere aggiunta a prodotti già soggetti ad accisa. Di conseguenza, la normativa nazionale è stata disapplicata, annullando la pretesa fiscale anche per le annualità passate.
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