Un gruppo di utenti ha citato in giudizio il proprio fornitore idrico per ottenere il rimborso della tariffa di depurazione, pagata per un servizio di fatto inesistente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6970/2024, ha confermato il proprio orientamento: la quota della bolletta relativa alla depurazione non è dovuta se il servizio non viene erogato. La Corte ha chiarito che l'obbligo di restituzione spetta alla società che ha emesso la bolletta e incassato il pagamento, ovvero il fornitore del servizio idrico, e che il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni.
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