Un professionista ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un contenzioso amministrativo protrattosi per anni attraverso vari gradi di giudizio, inclusi due ricorsi per revocazione. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda poiché presentata oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva, escludendo che il secondo ricorso per revocazione, palesemente inammissibile, potesse differire tale termine. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che nel giudizio di equa riparazione non è consentito alcun sindacato sul merito del processo presupposto, né si possono valutare presunte nullità di quella sede.
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