La Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della confisca per equivalente disposta a seguito di una sentenza di patteggiamento. Due società, terze rispetto al procedimento penale, hanno impugnato la confisca dei loro beni, sostenendo la sproporzione della misura e la loro estraneità ai fatti. La Corte ha rigettato i ricorsi, stabilendo un principio fondamentale: in sede di esecuzione, il terzo proprietario può solo rivendicare la titolarità effettiva del bene, ma non può contestare i presupposti e la legittimità della confisca stessa, questioni che dovevano essere sollevate nel processo di cognizione dagli imputati.
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