Il Ricorrente ha impugnato il decreto applicativo di misure di prevenzione, lamentando un vizio di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricordando che in tema di misure di prevenzione il ricorso è consentito solo per violazione di legge. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno ampiamente motivato la pericolosità sociale del soggetto basandosi su redditi INPS quasi inesistenti, precedenti penali e frequentazioni con pregiudicati. Un mero errore materiale nel nome del destinatario sul dispositivo finale non invalida il provvedimento. Il Ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »