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art. 4 L. 223/1991

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33 provvedimenti

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: stop ai trucchi
Un'azienda ha avviato una procedura di mobilità per le guardie giurate, ma ha poi inserito nella graduatoria dei licenziandi un addetto alla reception, qualifica esclusa dal confronto sindacale preliminare. La Corte d'Appello ha dichiarato l'illegittimità del recesso, qualificandolo come un illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo basato su un fatto manifestamente insussistente, ordinando la reintegrazione del dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che non si può estendere il licenziamento a profili professionali diversi senza un preventivo accordo con i sindacati, applicando la massima tutela per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: no alla scelta limitata a un reparto
Tre dipendenti hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, lamentando che l'azienda avesse ristretto la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcuni reparti, senza considerare l'intero organico aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che l'azienda non può limitare la selezione a un singolo settore se i dipendenti svolgono mansioni simili (fungibili) a quelle di colleghi impiegati in altri reparti. Di conseguenza, il licenziamento collettivo è nullo e l'azienda deve reintegrare i lavoratori nel loro posto di lavoro, oltre a pagare le spese legali.
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Licenziamento collettivo: tra limiti territoriali e reintegra.
Una società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo limitando la platea dei lavoratori selezionabili solo ad alcune sedi territoriali. Il lavoratore coinvolto ha impugnato il recesso ottenendo ragione in appello. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura poiché l'azienda non ha fornito ragioni tecniche e produttive valide per escludere le altre sedi dalla comparazione, specialmente in presenza di mansioni fungibili. La limitazione irragionevole della platea è stata considerata una violazione sostanziale dei criteri di scelta, comportando la sanzione della reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. La Corte ha inoltre chiarito che la distanza geografica tra le sedi non giustifica automaticamente l'esclusione di alcuni dipendenti dalla procedura se la ristrutturazione riguarda l'intero complesso aziendale.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una società della grande distribuzione. L'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare ai soli addetti di una specifica provincia, nonostante la crisi e la riorganizzazione interessassero l'intero complesso aziendale nazionale. La Suprema Corte ha ribadito che la restrizione dell'ambito di selezione è arbitraria se non giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive e se i lavoratori possiedono mansioni fungibili con quelle di colleghi operanti in altre sedi.
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Licenziamento collettivo: limiti alla platea lavoratori
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una grande azienda di telecomunicazioni. Il cuore della controversia riguarda la limitazione della platea dei lavoratori licenziabili a singole sedi territoriali senza una specifica giustificazione nella comunicazione di avvio della procedura. La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di prove sull'infungibilità dei dipendenti o su ragioni tecnico-organizzative esplicitate preventivamente, il confronto deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La violazione di tali criteri di scelta determina l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori.
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Licenziamento collettivo: limiti alla platea lavoratori
Una società di telecomunicazioni ha impugnato la sentenza che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di un dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento poiché l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori licenziabili a singole sedi territoriali senza giustificare tale scelta nella comunicazione di avvio della procedura. La violazione dei criteri di scelta, derivante da una delimitazione arbitraria del perimetro aziendale, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori.
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Licenziamento collettivo: limiti alla platea lavoratori
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una nota società di telecomunicazioni. Il fulcro della controversia riguarda la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare a singole sedi territoriali, senza che tale scelta fosse stata adeguatamente motivata nella comunicazione di avvio della procedura. La Corte ha ribadito che, in assenza di specifiche esigenze tecnico-produttive documentate, la comparazione deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La violazione dei criteri di scelta derivante da una platea ristretta illegittimamente comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dallo Statuto dei Lavoratori.
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Licenziamento collettivo: calcolo dipendenti totali
La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia di un licenziamento collettivo intimato senza il rispetto delle procedure previste dalla Legge 223/1991. Il punto centrale della controversia riguarda il calcolo del requisito dimensionale dei quindici dipendenti: la Suprema Corte ha stabilito che tale soglia deve essere valutata considerando l'impresa nella sua globalità e non le singole unità locali. È stata inoltre respinta l'eccezione di ultra-petizione, poiché il lavoratore aveva correttamente richiesto la tutela reale sin dal primo grado di giudizio, rendendo legittima la condanna alla reintegrazione e al risarcimento del danno.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta dei dipendenti
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo operato da una grande società di telecomunicazioni. L'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a un solo settore specifico, omettendo di giustificare adeguatamente l'esclusione di altri dipendenti con profili professionali equivalenti dislocati in diverse sedi. La Suprema Corte ha ribadito che la limitazione della platea deve essere motivata in modo analitico nella comunicazione iniziale ai sindacati. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della tutela reintegratoria, poiché incide direttamente sui criteri di scelta dei lavoratori.
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Licenziamento collettivo: regole sulla scelta.
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una nota società di telecomunicazioni. Il fulcro della controversia riguarda la limitazione della platea dei lavoratori licenziabili a una singola unità produttiva, senza che tale scelta fosse adeguatamente giustificata nella comunicazione iniziale ai sindacati. La Suprema Corte ha ribadito che, in assenza di specifiche ragioni tecnico-organizzative che rendano i lavoratori di una sede non comparabili con quelli di altre sedi, la selezione deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La violazione di tali criteri di scelta comporta l'applicazione della tutela reintegratoria, obbligando l'azienda a riassumere il dipendente e a risarcire il danno.
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Licenziamento collettivo: regole sulla scelta
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una grande azienda di telecomunicazioni. Il vizio principale risiede nella limitazione arbitraria della platea dei lavoratori licenziabili a un solo settore, senza giustificare adeguatamente l'esclusione di dipendenti con profili equivalenti operanti in altre sedi. La Suprema Corte ha ribadito che la comunicazione di avvio della procedura deve indicare chiaramente le ragioni tecniche che giustificano il restringimento dell'ambito di scelta, pena l'applicazione della tutela reintegratoria per violazione dei criteri di selezione.
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Licenziamento collettivo: criteri di scelta e platea
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una società in concordato preventivo. Il nodo centrale riguarda la limitazione della platea dei lavoratori a una singola sede aziendale, giudicata ingiustificata poiché le professionalità erano fungibili con quelle di altre sedi. La Suprema Corte ha ribadito che la scelta dei dipendenti deve basarsi su criteri trasparenti e non può essere ristretta geograficamente solo per evitare costi di trasferimento, ordinando la reintegrazione del lavoratore.
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Retrocessione ramo d’azienda: quando è evasione
Il Tribunale di Torino ha stabilito che una simulata cessazione di attività, che nasconde una retrocessione ramo d'azienda alla società controllante, integra evasione contributiva. L'azienda aveva ottenuto la CIGS per cessazione, ma il giudice ha accertato la continuità aziendale, negando il beneficio e confermando l'avviso di addebito dell'ente previdenziale.
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