Un'azienda ha avviato una procedura di mobilità per le guardie giurate, ma ha poi inserito nella graduatoria dei licenziandi un addetto alla reception, qualifica esclusa dal confronto sindacale preliminare. La Corte d'Appello ha dichiarato l'illegittimità del recesso, qualificandolo come un illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo basato su un fatto manifestamente insussistente, ordinando la reintegrazione del dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che non si può estendere il licenziamento a profili professionali diversi senza un preventivo accordo con i sindacati, applicando la massima tutela per il lavoratore.
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