Una società ha impugnato una cartella di pagamento per IRAP, contestando la validità della notifica e l'esistenza del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Agente della Riscossione è valida. Ha inoltre chiarito che, se il debito deriva da una dichiarazione fiscale, spetta al contribuente dimostrare che tale dichiarazione non conteneva somme a debito. È stata però rilevata l'invalidità della difesa dell'ente, che aveva nominato un avvocato del libero foro senza adeguata giustificazione.
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