Una società proponeva ricorso contro il rigetto di un interpello disapplicativo. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'incompetenza del giudice di Lecce a favore di quello di Bari. La Cassazione accoglie il ricorso della società, stabilendo che la competenza territoriale tributaria spetta al giudice di Lecce. Infatti, anche se inizialmente incompetente, una nuova legge sopravvenuta ha attribuito la competenza al tribunale del domicilio fiscale del contribuente. La Corte applica il principio per cui le novità legislative salvano la competenza del giudice originariamente adito se questo è diventato competente in corso di causa. Viene inoltre dichiarata inammissibile la protesta del difensore per la mancata sospensione dell'udienza per sciopero, poiché comunicata il giorno stesso dell'udienza e non con il preavviso di due giorni.
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