Il caso riguarda un cittadino destinatario di misure di prevenzione personali e patrimoniali, inclusa la confisca di beni acquistati dal 2006. L'uomo ha impugnato il provvedimento lamentando l'assenza di un'effettiva pericolosità sociale attuale e sostenendo che i beni confiscati derivassero da passati guadagni non dichiarati (evasione fiscale). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla sola violazione di legge, escludendo i vizi di motivazione. Inoltre, la pericolosità sociale può essere valutata autonomamente anche sulla base di reati prescritti o archiviati. Infine, non è possibile giustificare la provenienza lecita dei beni confiscati adducendo un presunto reimpiego di proventi da evasione fiscale, in assenza di qualsiasi dichiarazione dei redditi per oltre un decennio.
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