Una società ha impugnato un'intimazione di pagamento sostenendo che un atto precedente identico fosse già stato annullato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che un annullamento per vizi puramente procedurali (come la mancata prova della notifica degli atti presupposti) non impedisce all'Ente della Riscossione di emettere un nuovo atto. Tale situazione non viola il principio del 'ne bis in idem', poiché la prima decisione non verteva sul merito del debito, ma solo su un difetto formale, creando un giudicato solo processuale e non sostanziale.
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