La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gestore di un centro scommesse condannato per intermediazione illegittima scommesse. La condotta contestata consisteva nel mettere a disposizione dei clienti il proprio conto gioco personale, o conti fittizi, per consentire loro di scommettere in modo anonimo per conto di un allibratore estero. Secondo la Corte, questa specifica azione configura di per sé il reato, rendendo irrilevanti le questioni relative alla licenza del bookmaker straniero.
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