I Gestori di un centro scommesse venivano condannati per il reato di raccolta abusiva di scommesse in assenza della licenza di pubblica sicurezza. I ricorrenti lamentavano che il diniego dell'autorizzazione derivasse dalla discriminazione subita dal bookmaker austriaco a cui erano affiliati, in violazione del diritto dell'Unione Europea. La Corte d'appello aveva ignorato la richiesta di acquisire la prova del diniego. La Corte di Cassazione, ribadendo che la normativa penale interna va disapplicata se contraria al diritto eurounitario, rileva che il ricorso non è inammissibile. Tuttavia, essendo il reato ormai estinto per il decorso del tempo, annulla la sentenza di condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione.
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