La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23379/2024, ha stabilito che in caso di discordanza tra la data apposta sull'avviso di ricevimento e quella del timbro postale, prevale la prima. L'avviso di ricevimento, infatti, ha valore di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. La Corte ha quindi rigettato il ricorso di un contribuente che contestava la tardività del proprio appello basandosi sulla data del timbro postale, confermando la decisione delle commissioni tributarie.
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