Un debitore dona beni immobili alla moglie, la quale li conferisce in un trust, nominando il marito-debitore come trustee. L'Agenzia delle Entrate agisce in revocatoria contro entrambi gli atti. La Cassazione chiarisce che l'azione revocatoria del trust è fondata: una volta dichiarata l'inefficacia della donazione, anche il successivo atto di costituzione del trust, pur compiuto da un soggetto non debitore (la moglie), è travolto e reso inefficace nei confronti del creditore. Viene inoltre respinta l'eccezione sulla mancata citazione del trustee, in quanto il debitore-donante era già parte del giudizio sin dall'inizio.
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