La Corte di Cassazione annulla un'ordinanza che confermava la demolizione di un immobile abusivo, chiarendo un principio fondamentale nella fase esecutiva. Quando l'imputato presenta un condono edilizio, su di lui grava un semplice onere di allegazione, ovvero il dovere di presentare i documenti. Spetta poi al giudice, e non all'imputato, l'onere di verificare attivamente la legittimità e la sussistenza dei presupposti del condono. La Corte ha censurato il giudice di merito per aver respinto l'istanza basandosi acriticamente sulle tesi della Procura, senza compiere accertamenti autonomi.
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