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Art. 4 CCNL Multiservizi

6 provvedimenti

Clausola sociale cambio appalto: assunzione stabile obbligatoria
Quattro lavoratrici impiegate nei servizi di pulizia hanno contestato l'assunzione a termine imposta dalla società committente. L'azienda aveva reinternalizzato il servizio dopo aver revocato il subappalto, rifiutando di mantenere i preesistenti contratti a tempo indeterminato. Le dipendenti hanno fatto valere la clausola sociale cambio appalto prevista dal CCNL Multiservizi, chiedendo la riammissione stabile e le differenze retributive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, sancendo che l'obbligo di riassunzione a tempo indeterminato scatta anche in caso di gestione diretta dell'attività, purché il servizio prosegua senza modifiche sostanziali. L'azienda perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Obbligo di assunzione nel cambio appalto anche se il prezzo cala
Un lavoratore impiegato in un appalto aeroportuale ha richiesto di essere assunto dall'azienda subentrante nell'appalto, invocando la tutela del contratto collettivo nazionale. L'azienda subentrante si è opposta, sostenendo che il minor prezzo di aggiudicazione dell'appalto escludesse l'obbligo di assunzione nel cambio appalto e che un accordo sindacale successivo avesse ridotto l'orario di lavoro a un'ora al giorno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che la semplice riduzione del corrispettivo economico non cancella l'obbligo di assunzione, a meno che non vi sia una reale riorganizzazione tecnica. Inoltre, l'accordo sindacale peggiorativo non è vincolante per il lavoratore che non lo ha firmato, poiché i sindacati non possono disporre dei diritti individuali senza mandato. Il lavoratore ha quindi diritto all'assunzione e al pagamento delle retribuzioni arretrate.
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Cambio di appalto e reintegra: il diritto al passaggio diretto
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di una lavoratrice al passaggio diretto presso l'impresa subentrante in un appalto di pulizie, nonostante fosse stata licenziata dalla ditta uscente prima del cambio gestione. Poiché il licenziamento era stato dichiarato illegittimo con ordine di reintegra retroattiva, il rapporto di lavoro si considera mai interrotto. La Suprema Corte ha stabilito che il binomio cambio di appalto e reintegra opera anche se il lavoratore non era fisicamente in servizio al momento del subentro, poiché la ricostituzione del rapporto ha efficacia ex tunc. Le società subentranti sono state condannate all'assunzione e al risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni non percepite dalla data del mancato passaggio.
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Licenziamento cambio appalto: quando si applica?
Un lavoratore viene licenziato a seguito di un cambio appalto, poiché la nuova azienda non lo riassume. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24920/2025, chiarisce un punto fondamentale: se il mancato riassorbimento riguarda un solo dipendente, non si applica la complessa procedura del licenziamento collettivo. Il caso va invece trattato come un licenziamento individuale, valutando la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo. La Corte accoglie il ricorso dell'azienda, annullando la decisione precedente e rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione secondo i principi del licenziamento individuale.
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Cambio appalto: il superminimo non è garantito
Una lavoratrice, trasferita a una nuova società a seguito di un cambio appalto, ha chiesto il mantenimento di un superminimo percepito dal precedente datore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la disciplina del cambio appalto, a differenza del trasferimento d'azienda, non garantisce la conservazione delle condizioni retributive di miglior favore, ma solo quelle previste dal CCNL. Il superminimo, inoltre, era legato a un ruolo specifico venuto meno con il nuovo appaltatore.
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Superminimo cambio appalto: la Cassazione chiarisce
Una lavoratrice, in seguito a un cambio appalto, richiedeva alla nuova azienda il mantenimento di un superminimo percepito con il precedente datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la disciplina del cambio appalto prevista dal CCNL Multiservizi non garantisce la conservazione dei trattamenti economici di miglior favore, come il superminimo, a meno che non si configuri un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Nel caso specifico, è stata accertata una discontinuità organizzativa tra le due imprese, escludendo tale ipotesi. Inoltre, il superminimo era legato a uno specifico incarico che non è stato mantenuto dalla nuova appaltatrice, rendendolo non esigibile.
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