La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto per reato ostativo, negando i benefici penitenziari. La sentenza sottolinea che, ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., l'onere di provare l'assenza di legami con la criminalità e l'adempimento delle obbligazioni civili ricade interamente sul condannato, non essendo sufficiente la sola buona condotta carceraria.
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