Un contribuente, a seguito di un contenzioso tributario, ha commesso un errore nella notifica dell'appello, indirizzandolo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione anziché all'Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di primo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'errore ha reso la notifica inesistente e, essendo decorso il termine per impugnare, ha causato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente.
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