La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha rigettato il ricorso di alcuni contribuenti, confermando la validità di avvisi di accertamento per l'anno 2010. I giudici hanno chiarito che una precedente sentenza favorevole al contribuente su un avviso per l'anno 2011, basata su un vizio formale, non si estende automaticamente agli altri anni. Inoltre, hanno ribadito che la delega di firma al funzionario che sottoscrive l'atto non richiede requisiti stringenti come l'indicazione nominativa o un termine, essendo sufficiente l'appartenenza del delegato alla carriera direttiva, la cui prova spetta al contribuente contestare.
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