La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di locazioni e tassazione. Il caso riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria contestava a una società locatrice la mancata dichiarazione di maggiori redditi derivanti dall'aggiornamento canone locazione secondo l'indice Istat e dagli interessi su lavori di ristrutturazione, entrambi previsti nel contratto. La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la mera previsione contrattuale non è sufficiente a generare un reddito imponibile. È necessaria una specifica richiesta di pagamento da parte del locatore, poiché solo tale richiesta fa sorgere il diritto di credito. In assenza di prova di tale richiesta, il reddito non può considerarsi percepito e, di conseguenza, non può essere tassato.
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