L'Agenzia delle Entrate contestava a un'Azienda la detraibilità IVA servizi accessori e la deducibilità di costi. In particolare, disconosceva i costi per un'imbarcazione ritenuta non inerente all'attività e l'IVA su servizi finanziari forniti da una sua controllata, considerandoli esenti. La Corte di Cassazione ha confermato l'indeducibilità dei costi per l'imbarcazione, ma ha accolto il ricorso dell'Azienda per la detraibilità IVA servizi accessori. Ha stabilito che i servizi finanziari, sebbene formalmente distinti, erano strumentali e accessori alla vendita di autoveicoli, e quindi l'IVA su di essi era detraibile.
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