Una società immobiliare, dopo aver ottenuto una sentenza definitiva che annullava un avviso di accertamento, si è vista notificare ulteriori atti basati sulla stessa pretesa. Ha quindi avviato un giudizio di ottemperanza, che la Cassazione ha dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che la sentenza di annullamento di un atto impositivo è "autoesecutiva", cioè non richiede alcuna attività da parte dell'Amministrazione per essere efficace. Di conseguenza, non c'è spazio per un'azione di ottemperanza. Nonostante la declaratoria di inammissibilità, le spese sono state compensate a causa del comportamento scorretto dell'Agenzia delle Entrate.
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